13 Luglio
2008
La norma comunitaria 1/2005 e il trasporto
cavalli.
La norma
comunitaria 1/2005, comporta l’introduzione
di alcuni obblighi circa il trasporto dei
cavalli a mezzo di un trailer, di una van o
di un camion, nel territorio della
Comunità.
La norma suddetta riguarda anche il trasporto
che gli allevatori fanno dei propri cavalli
entro un raggio di 50 km dalla propria azienda,
ma non riguarda coloro che lo effettuano al di
fuori di una situazione professionale, o per
portare i cavalli dal veterinario.
La finalità di questo Regolamento è far sì che
nessuno trasporti
cavalli sottoponendoli a inutili sofferenze
e disagi. Infatti sono previste alcune regole a
tale scopo:
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Bisogna fare di tutto per ridurre al minimo
la durata del trasporto e bisogna far sì
che i bisogni dei cavalli vengano
soddisfatti durante il viaggio.
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I cavalli trasportati devono essere in
grado di sopportare il viaggio
stesso.
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I trailer e i van utilizzati per il
trasporto cavalli devono essere
concepiti ed usati in maniera di
risparmiare ferite e sofferenze ai
cavalli.
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In particolare i trailer e i van adibiti al
carico e allo scarico dei cavalli devono
essere fatte e usate in maniera tale da
evitare ferite e sofferenze ai cavalli, dei
quali deve essere altresì garantita
l’incolumità.
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Coloro che effettuano il trasporto dei
cavalli devono essere formati a questo
compito.
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Durante il trasporto, che deve essere
effettuato senza perdere tempo, le
condizioni degli animali devono essere
controllate regolarmente.
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Bisogna fare in modo che i cavalli durante
il trasporto abbiano spazio sufficiente per
il loro benessere, sia in ragione delle
loro dimensioni che della durata del
viaggio.
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A seconda della specie e della dimensione
dei cavalli trasportati saranno dati loro
acqua, cibo e possibilità di “sgranchirsi
le gambe”.
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La normativa in questione obbliga il
trasportatore ad avere con sé la
documentazione che attesti:
1. Proprietà e origine dei cavalli
2. Da dove sono partiti
3. Data e ora di partenza
4. Dove sono diretti
5. Quanto dovrebbe durare il viaggio
Inoltre, quando ci siano più persone
addette al trasporto, esse devono stabilire
la figura del responsabile del viaggio, il
quale avrà tra gli altri anche l’obbligo di
coordinare ogni momento e aspetto del
trasporto e di rendere immediatamente
disponibili alle forze dell’ordine tutte le
informazioni sul viaggio stesso.
Il Regolamento 1/2005 vuole evitare per
quanto possibile i ritardi nel corso del
trasporto, così da portare al minimo la
sofferenza dei cavalli quando degli
imprevisti dovessero fermare il
trasferimento; infatti è stabilito che
nessun trasporto di cavalli possa essere
fermato, eccetto che per motivi di pubblica
sicurezza. E se si verificasse il caso che
il trasporto venga fermato per più di due
ore, allora dovranno essere prese misure
adatte alla cura dei cavalli
trasportati.
Non si può intraprendere l’attività di
trasporto cavalli se non si è in possesso
di una autorizzazione idonea, che dovrà
essere portata sempre con sé ed esibita
durante il trasporto alle autorità di
controllo.
C'è una serie di altre norme stabilite
dal Regolamento cui attenersi nel trasporto
di cavalli:
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Il personale addetto al trasporto e alla
cura dei cavalli deve aver seguito una
apposita formazione
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Non si può condurre un trailer o un van
adibito a trasporto cavalli senza essere in
possesso della patente apposita
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Durante il trasporto deve essere presente
una persona con il compito di vigilare sui
cavalli, a meno che gli stessi non siano
trasportati in appositi contenitori con
sufficiente ventilazione, e dotati di
distribuzione automatica di acqua e cibo in
quantità doppia a quella necessaria per il
viaggio programmato.
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Chi trasporta cavalli domestici, ad
eccezione di quelli registrati, per viaggi
su strada molto lunghi deve utilizzare un
sistema di navigazione. Fino al 1° Gennaio
2009 questo obbligo è valido solo per chi
guida un mezzo nuovo, dopo di allora sarà
valido per tutti i mezzi circolanti adibiti
allo scopo.
Qualsiasi trailer o van venga utilizzato
per il trasporto cavalli deve essere
provvisto di un apposito certificato di
omologazione, così da risultare conforme ai
requisiti necessari a garantire ai cavalli
di non essere sottoposti ad inutili ed
evitabili sofferenze. La validità di questo
certificato di omologazione è di 5 anni, e
si interrompe qualora il mezzo venga
modificato in modo da intaccare il
benessere dei cavalli.
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